Cass. civile, sez. III del 1979 numero 1092 (20/02/1979)


L'atto di vendita a terzi di un fondo, in ordine al quale il coltivatore affittuario puo esercitare - qualora il proprietario ometta di notificargli la proposta di alienazione o indichi un prezzo superiore, per l'esercizio del diritto di prelazione - il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa, entro un anno dalla trascrizione del contratto, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, deve considerarsi sottoposto alla condicio iuris negativa dello esercizio del detto diritto potestativo, nelle forme e nei termini previsti dalla legge. Pertanto, il diritto del mediatore alla provvigione, nascente da tale contratto sorge soltanto al momento in cui la condizione sospensiva negativa si avvera.

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