Cass. civile, sez. III del 1978 numero 426 (28/01/1978)


Tanto il vettore, per l'art. 1693 cod. civ., quanto il depositario, per l'art. 1780 cod. civ., quanto, ancora, lo spedizioniere-vettore, per l'art. 1741 cod. civ., sono responsabili ex recepto dei danni derivanti dalla distruzione delle cose loro affidate. Di conseguenza, una volta che il danneggiato abbia provato il rapporto su cui il suo credito si fonda, incombe al recipiens, che voglia liberarsi dalla responsabilità, l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di restituire è dipeso da causa a lui non imputabile.

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