Cass. civile, sez. III del 1978 numero 4083 (09/09/1978)


La disdetta, che il locatore comunica al conduttore per la cessazione del rapporto di locazione, costituisce atto unilaterale recettizio, il quale, ai sensi dell' art. 1335 cod. civ., deve presumersi conosciuto nel momento in cui giunge all' indirizzo del destinatario, se questi non provi di essere stato, senza colpa, nell' impossibilità di averne notizia.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1978 numero 4083 (09/09/1978)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti