Cass. civile, sez. III del 1978 numero 1459 (29/03/1978)


Il fatto illecito, consistente nell' aver dolosamente o colposamente cagionato la morte del debitore, può fare insorgere l' obbligo dell' autore al risarcimento del danno in favore del creditore solo qualora il fatto stesso oltrechè comportare l' estinzione del rapporto obbligatorio (nella specie, trattandosi delle prestazioni agonistiche di un giocatore di calcio, per la società presso la quale era tesserato), abbia posto il creditore medesimo nell' impossibilità di procurarsi, se non a condizioni più onerose, ovvero con minore vantaggio economico, prestazioni uguali od equipollenti; conseguentemente, dovendosi escludere (a differenza del danno per lesione di un diritto assoluto) una idoneità potenziale del mero evento lesivo dell' altrui diritto di credito a produrre il danno, la domanda di condanna generica al risarcimento del predetto danno può trovare accoglimento solo se l' attore dimostri la ricorrenza degli indicati requisiti, condizionanti l' insorgenza del diritto al risarcimento.

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