Cass. civile, sez. III del 1977 numero 5308 (07/12/1977)


Il socio di una società semplice acquista diritti e assume obblighi per conto della società, quale titolare del potere di amministrazione ex art. 2257 cod. civ., solo in quanto, agendo, spenda il nome sociale ovvero si comporti, attraverso fatti concludenti, come socio, così da esteriorizzare l'ente e designarlo come soggetto del rapporto giuridico. In caso contrario, dovrà ritenersi che egli abbia agito solo per proprio conto, e gli effetti degli atti da lui compiuti non potranno prodursi nei confronti degli altri soci.

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