Cass. civile, sez. III del 1977 numero 5113 (24/11/1977)


E' ammissibile la compravendita immobiliare alternativa, e cioè la vendita di un immobile da scegliersi tra più immobili indicati in contratto, la quale da luogo ad una fattispecie complessa a formazione progressiva: primo elemento essenziale di tale fattispecie è il contratto di compravendita, produttivo esso solo dello effetto traslativo del diritto di proprietà, sia pure in via mediata; la fattispecie si perfeziona poi con la dichiarazione di scelta da parte del compratore (o del venditore o del terzo) che, comunicata al venditore (o al compratore o a entrambe le parti), rende attuale, in quel momento, l'effetto traslativo prodotto dal contratto. Anche in tal caso, peraltro, trattandosi pur sempre di vendita di species, i possibili oggetti del contratto previsti in via alternativa, debbono essere determinati o determinabili, a pena di nullità, e gli elementi di individuazione dei vari lotti determinati, ovvero i dati oggettivi che consentano di individuare i lotti genericamente indicati, debbono essere contenuti nell'atto scritto di compravendita alternativa. Sono fungibili, per loro natura, le cose che, nella valutazione sociale, vengono considerate sostanzialmente identiche, per la identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuna di esse è provvista di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono però considerate non essenziali, sì da essere sostituibili e surrogabili tra loro; sono infungibili le cose individualizzate e diversificate, nella valutazione sociale, dai loro elementi strutturali e dalla loro funzione, sì da essere esclusa ogni sostituibilità e surrogabilità. La volontà delle parti, determinata e manifestata in sede di autonomia negoziale, può bensì incidere su questa qualificazione in base alla loro natura, ma soltanto nell'ambito delle cose che sono fungibili, nel senso che esse possono considerare e valutare come infungibile una cosa fungibile per sua natura, attribuendo rilevanza e preminenza a determinate sue caratteristiche individualizzanti che, nella valutazione sociale, non costituiscono elementi strutturali essenziali, mentre non possono trasformare in fungibile una cosa infungibile, come i beni immobili, rispetto ai quali la localizzazione e la confinazione costituiscono elementi strutturali essenziali, con caratteri individualizzanti e diversificanti; non è pertanto ammissibile la vendita generica di beni immobili.

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