Cass. civile, sez. III del 1977 numero 4093 (26/09/1977)


L' integrazione del contratto in base agli usi negoziali od interpretativi, ai sensi dell' art. 1374 Cod. civ., e, cioè, alla prassi abitualmente seguita nel luogo in cui il contratto stesso è stato concluso, postula che detti usi vertano su un aspetto del rapporto non regolato dalla volontà delle parti, ovvero regolato in modo lacunoso od ambiguo. L' accertamento della ricorrenza o meno dell' indicato presupposto, risolvendosi in un' indagine sul contenuto dei patti negoziali, è devoluto al giudice del merito, e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato. (Nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia dei giudici del merito sull' applicabilità degli usi negoziali della provincia di catania, nella parte in cui pongono a carico del venditore di arance 'a scendi alberò i rischi derivanti da eventi atmosferici eccezionali in considerazione del fatto che il contratto dedotto in causa si limitava a disciplinare solo la diversa ipotesi dei frutti marci o "sottomisura").

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