Cass. civile, sez. III del 1977 numero 2344 (07/06/1977)


Qualora il mandatario con potere di rappresentanza abbia posto in essere un negozio simulato in danno del mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il mandante stesso è terzo rispetto al contratto simulato, ai fini di cui all'art. 1417 cod.civ., e, quindi, è ammesso a provare la simulazione anche per testimoni o presunzioni.

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