Cass. civile, sez. III del 1976 numero 528 (17/02/1976)


In tema di mediazione, il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod. civ., non soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente e in modo autonomo, purché l'uno di essi si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi da parte sua ad integrarlo, ai fini del raggiungimento dell'accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalita obiettivo tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare.La prescrizione di un anno, stabilita dall'art. 2950 cod. civ. per il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, opera allorché la domanda sia fatta valere nei confronti dei contraenti dell'affare (compratore e venditore), non già quando la domanda sia diretta alla divisione fra i mediatori della provvigione già percepita da uno di essi, per la quale la prescrizione è quella ordinaria.

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