Cass. civile, sez. III del 1976 numero 1130 (29/03/1976)


L' interesse cui il giudice deve aver riguardo per stabilire, ai fini della possibile riduzione equitativa, se l' ammontare della penale debba ritenersi manifestamente eccessivo, non è quello al risarcimento del danno subito dal creditore in dipendenza dello inadempimento, ma quello che il creditore stesso aveva all' esecuzione della prestazione contrattuale. Qualora, pertanto, la penale risulti adeguata all' interesse del creditore all' adempimento, al momento della stipulazione, nessun rilievo può assumere l' eventuale eccessività della penale stessa per la sopravvenienza di fatti che riducano quello interesse del creditore, ovvero l' entità del pregiudizio che lo stesso venga in concreto a subire per effetto dell' inadempimento del debitore. (Nella specie, in tema di preliminare di vendita di terreno, la suprema corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto che correttamente i giudici del merito, nel valutare la congruità della penale pattuita in favore del promittente venditore, avevano considerato l' originario suo interesse a conseguire il prezzo del terreno, in relazione al proposito di acquistare un appartamento, prescindendo dalla sopravvenuta difficoltà di acquistare col prezzo della vendita l' appartamento stesso, nonché dall' aumento di valore del terreno che rimaneva di sua proprietà, a seguito dello inadempimento del promissario).

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