Cass. civile, sez. III del 1975 numero 491 (07/02/1975)


La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto, si applica il principio di cui agli artt 1298 e 1299 cod. civ., secondo cui la ripartizione del debito fra i coobbligati avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto, invece, l' onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati e commisurato, ai sensi dell' art. 2055 cod. civ., all' esistenza ed alla gravità delle rispettive colpe, nonché all' entità delle conseguenze che ne sono derivate. Da tanto consegue che, nelle obbligazioni da fatto illecito, il corresponsabile ancorché abbia risarcito il danneggiato soltanto nella misura corrispondente alla propria quota, ha diritto all' azione di regresso nei confronti dell' altro debitore solidale, ove dimostri che il fatto dannoso sia, in concreto, imputabile esclusivamente alla colpa di quest' ultimo. In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli l' azione di regresso e regolata dalla norma di cui all' art. 2055 cod. civ. e non già dagli artt 1298 e 1299 cod. civ..

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