Cass. civile, sez. III del 1975 numero 3542 (24/10/1975)


Nella compravendita immobiliare stipulata con scrittura privata non autenticata, l' acquirente può tutelare il suo interesse a realizzare la forma pubblica di tale contratto mediante l' accertamento giudiziale della sottoscrizione, che rende possibile il compimento delle forme di pubblicità prescritte dalla legge per l' opponibilità ai terzi di determinati negozi per i quali, appunto, è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 cod. civ.). Fuori di luogo è, invece, l' azione tendente all' esecuzione specifica dell' obbligo di contrarre ex art. 2932 cod. civ., che presuppone un negozio preliminare e, quindi, contrasta con l' accertata esistenza di un negozio definitivo di compravendita.

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