Cass. civile, sez. III del 1975 numero 3013 (26/08/1975)


L'art 48 della legge notarile n° 89 del 1913 - il quale facoltizza le parti stipulanti degli atti tra vivi, escluse donazioni e contratti matrimoniali, a rinunziare alla presenza di testimoni ed impone al notaio di fare menzione di tale rinunzia al principio dell'atto - si riferisce anche agli atti di autenticazione delle sottoscrizioni di scritture private, e l'omessa menzione della rinunzia ai testimoni e sanzionata disciplinarmente dal successivo articolo 138. Ne a tale disciplina ha innovato la legge 2 aprile 1943 n 226 che, dettata per chiarire i dubbi sorti dall'art 2703 cod. civ 1942 (che non prevedeva la presenza di testimoni all autenticazione di firme apposte a scritture private) ha ribadito la necessaria presenza dei testimoni e la relativa facolta` di rinuncia

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1975 numero 3013 (26/08/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti