Cass. civile, sez. III del 1975 numero 2938 (29/07/1975)


Agli obblighi, gravanti sul locatore ai sensi dell' art. 1575 n. 2 cod. civ., di mantenere l' appartamento locato in istato da servire all' uso convenuto e da riportare l' obbligo, assunto per contratto, di assicurare il servizio di portierato (da cui nasce una responsabilità del locatore per fatto dell' ausiliario: art. 1228 cod. civ.), giacchè la nozione di 'cosa locatà non può essere ristretta alla singola unità dell' edificio ma va estesa alle pertinenze, agli accessori ed ai servizi. È tuttavia valido il patto che esonera il locatore dalla responsabilità per danni (ed è incensurabile l' interpretazione del giudice del merito che ritiene trattarsi di responsabilità non solo aquiliana ma anche contrattuale) derivati da fatto del portinaio o di un terzo, poiché tale patto preventivo di esonero non contrasta con obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (art. 1229 cod. civ.), ossia con l' obbligo del portinaio di dispiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose sancito dall' art. 113 del regolamento per l' esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ne l' interpretazione che ne conserva la validità svuota di contenuto l' obbligo di assicurare il servizio di portierato, ponendosi così in contrasto col principio di buona fede. (Nella specie, la corte ha confermato la sentenza del merito, con cui era stata negata la responsabilità del locatore, non tempestivamente avvertito della difettosa chiusura del portone, per i danni subiti dal conduttore per furto nell' appartamento locato).

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