Cass. civile, sez. III del 1975 numero 2769 (11/07/1975)


Poiché nell' espromissione, a differenza che nella delegazione e nell' accollo, l' assunzione del debito altrui è spontanea da parte del terzo e sono irrilevanti i motivi che inducono il terzo a intervenire, l' espromittente ha titolo, proprio in ragione del suo pagamento, in relazione a un negozio giuridico tipico previsto dallo art. 1272 Cod. civ., per chiedere il rimborso della somma versata al debitore originario. Ed invero è lo stesso fatto di aver soddisfatto un' obbligazione altrui che abilita l' espromittente all' azione di rimborso, con lo unico limite dell' opponibilità, da parte del debitore, delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1975 numero 2769 (11/07/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti