Cass. civile, sez. III del 1975 numero 2129 (27/05/1975)


Il diritto alla riservatezza, oltre a trovare fondamento in diverse norme del nostro ordinamento e ad essere in armonia con i vari principi costituzionali, è riconosciuto espressamente da alcuni atti internazionali, tra i quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848, il cui art. 8 par. 1 prevede che, "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza" ed il cui art. 10 par. 2 consente di limitare la libertà di espressione del pensiero per proteggere "la reputazione o i diritti altrui" o per impedire "la divulgazione di informazioni confidenziali".

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