Cass. civile, sez. III del 1975 numero 1532 (21/04/1975)


La compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 cod. civ., di conseguenza, il debitore dell'eredità beneficiata, a sua volta creditore, anche quando non abbia presentato la dichiarazione di credito di cui allo art. 498 cod. civ., può sempre eccepire l'intervenuta estinzione del debito per effetto della compensazione legale.

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