Cass. civile, sez. III del 1975 numero 1487 (18/04/1975)


L'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1762 cod. civ. è qualificata dal requisito che il mediatore non manifesti ad uno dei contraenti il nome dell'altro, ed implica, nel suo svolgimento, la conclusione del contratto, tramite il mediatore, tra il contraente noto ed un altro contraente conosciuto solo dal mediatore. A questa ipotesi non può essere assimilata quella che si caratterizza per una diversa condotta del mediatore, il quale manifesta al contraente noto il nome di un contraente fittizio, per cui il contratto non può ritenersi concluso. In questo caso il mediatore non può rispondere dell'esecuzione del contratto, secondo la previsione del primo comma dell'art. 1762 cod. civ., ma sarà chiamato a rispondere a titolo di risarcimento dei danni per fatto illecito.

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