Cass. civile, sez. III del 1974 numero 1468 (17/05/1974)


Perchè possa considerarsi avverata, a norma dell'art. 1359 cod. civ., la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessario anzitutto individuare quale delle parti avesse in concreto tale interesse, per poi stabilire, se nel comportamento da essa tenuto in pendenza della condizione sia ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo e della colpa; entrambi gli accertamenti implicano giudizi di fatto, da compiersi attraverso la valutazione delle risultanze di causa, che non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se motivati in modo corretto ed esauriente.L'art. 360 n. 5 Cod. Proc. Civ. non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solamente quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti; ne deriva che alla cassazione della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo si può giungere quando uno dei vizi suddetti emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente o illogico; non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato non conformi alle attese e alle deduzioni dellaparte.La ratio della norma di cui al 3° comma dell'art. 2668 cod. civ., che dispone la cancellazione della indicazione della condizione sospensiva quando si è avverata, della condizione risolutiva quando è mancata e del termine iniziale quando è scaduto, consiste nel rendere di pubblica ragione che gli effetti dell'atto trascritto, prima sospesi o suscettibili di venire rimossi per la pendenza della condizione o del termine, sono divenuti operanti, in quanto il negozio in esso contenuto è divenuto definitivamente efficace; nelle ipotesi inverse, quando, cioè, il negozio cada nel nulla perchè si avvera la condizione risolutiva o manca la condizione sospensiva a cui era subordinato, cancellare la menzione della condizione non è necessario, nè consentito, perchè è la trascrizione dell'atto intero, ormai divenuto inefficace, che deve essere cancellata.

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