Cass. civile, sez. III del 1973 numero 196 (19/01/1973)


Nelle società di persone, le quali non hanno personalità giuridica, ma solo un'autonomia patrimoniale, quando si parla di "maggioranza" si intende avere riguardo non già ad un organo collegiale al quale debba attribuirsi la volontà espressa dalla maggioranza dei suoi membri, bensì ad una pluralità di soci, normalmente tutti amministratori, i quali deliberano liberamente, senza l'obbligo dell'osservanza di formalità, all'unanimità o a maggioranza, a seconda che le singole disposizioni di legge richiedano il consenso di tutti i soci ovvero il consenso della maggioranza di essi. Le società di persone, ed in particolare quelle in nome collettivo, pur non avendo personalità giuridica ma soltanto un'autonomia patrimoniale, costituiscono pur sempre un centro di imputazione di situazioni soggettive, di rapporti ed effetti giuridici, in funzione del quale è possibile l'instaurazione di rapporti giuridici distinti tra società e terzi e persino tra società e soci.

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