Cass. civile, sez. III del 1969 numero 563 (18/02/1969)


Quando un atto giuridico unilaterale, non espressamente menzionato negli artt. 47, secondo comma, legge 16 febbraio 1913 n. 89 e 1 D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 ovvero in norme analoghe di leggi speciali, abbia caratteristiche identiche o simili a quelle degli atti in dette norme esplicitamente indicati, come per questi ultimi, l'autentica notarile delle loro sottoscrizioni di parte può avvenire senza la presenza di testimoni.In particolare, l'autentica notarile della sottoscrizione delle domande previste dall'art. 2189 cod. civ. per la iscrizione nel registro delle imprese (ora registro delle cancellerie di Tribunale) degli atti di accettazione di cariche sociali, in società commerciali, può essere fatta anche senza la presenza di testimoni, in eccezione alla norma generale di cui al primo comma dell'art. 47 legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89.

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