Cass. civile, sez. III del 1968 numero 851 (15/03/1968)


Dagli artt. 61, 66 e 138 della legge notarile puo` desumersi l'obbligo del notaio di conservare gli originali degli atti da lui ricevuti e cio` per il particolare valore che agli originali deriva dall'apposizione, a loro margine e in calce, delle sottoscrizioni delle parti e dei testi. risponde, pertanto, dell'infrazione prevista dall'art. 138, n. 3, della predetta legge, il notaio che abbia conservato non gli originali, ma solo le copie degli atti ricevuti ne gli giova opporre il fatto che gli originali siano altrove (nella specie, presso l'ufficio del registro) reperibili, giacche` dalla formulazione delle norme sopra indicate emerge chiaramente la tassatività del luogo e del modo di conservazione degli atti in questione.

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