Cass. civile, sez. III del 1968 numero 1427 (09/05/1968)


Mentre la legge 16 gennaio 1913, n. 89, prescriveva nell'art. 65 lo obbligo del notaio di trasmettere mensilmente all'Archivio distrettuale una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente o, qualora non avesse ricevuto alcun atto un certificato negativo, la successiva legge 22 gennaio 1934, n. 64, nell'imporre l'uso di un nuovo registro relativo alle somme e valori in affidamento al notaio, dispose la trasmissione trimestrale al consiglio ed all'archivio distrettuale di un estratto autentico di tale registro contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre e non anche quella di un certificato negativo se nel repertorio non fossero stati annotati atti. l'invio dell'estratto trimestrale del registro somme e valori e, pertanto, previsto soltanto per l'ipotesi che in detto registro vi siano annotazioni da estrarre.

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