Cass. civile, sez. III del 1962 numero 1336 (04/06/1962)


La delegazione attiva, nella forma non novativa, in cui il debitore (delegatario) non resta liberato verso il creditore originario (delegante) ed un nuovo creditore (delegato) a questi si aggiunge, si distringue dalla cessione del credito perchè, mentre nella cessione il cessionario acquista un diritto derivato ed esercita il diritto medesimo del cedente, il quale correlativamente ne perde l'esercizio, nella delegazione attiva il delegato (nuovo creditore) acquista un diritto derivato, che coesiste però col diritto del delegante (creditore originario).

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