Cass. civile, sez. II del 2016 numero 11507 (03/06/2016)




L'atto notarile che contenga esclusivamente la dichiarazione di conformità alla planimetria e non anche ai dati catastali è viziato da nullità assoluta, inequivoca ed indiscutibile, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art. 28, comma I, L. n. 89/1913. Le norme che prevedono il cumulo delle sanzioni debbono essere considerate eccezionali e quindi inapplicabili per analogia. Il notaio cui vengano contestati più addebiti, non può giovarsi delle norme eccezionali del Codice Deontologico Forense oppure dell'art. 5, comma II, D.Lgs. n. 109/2006, avendo contravvenuto più volte alla medesima disposizione di legge. E' dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 L.N. nella parte in cui non prevedono l'applicabilità di una sola sanzione, fino all'ammontare massimo previsto, in caso di plurime violazioni in atti diversi, rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere od escludere il c.d. cumulo.

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