Cass. civile, sez. II del 2015 numero 10171 (18/05/2015)



La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, nonché della data e del testo del documento, prescrizioni che hanno la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza della riferibilità al testatore e dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo. Qualora non venga prodotto l'originale del testamento, ma una copia di esso, è giustificata la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma dell'art. 2724 c.c., n. 3, e art. 2725 c.c., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione.

Soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma.

Risulta inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi e un maggior grado di affidabilità non è attribuibile alla copia in carta carbone, che rimane soggetta alle molte variabili proprie di una copia, del supporto utilizzato, dell'effetto che il tipo di strumento usato per scrivere può avere nell'incidere la carta sottoposta al foglio di carta carbone.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2015 numero 10171 (18/05/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti