Cass. civile, sez. II del 2015 numero 10008 (15/05/2015)



L'illecito disciplinare previsto dalla L. n. 89/1913, art. 147, lett. a), come modificato dal D.lgs. n. 249/ 2006, art. 30, configura, come fattispecie rilevante, ogni condotta del notaio che comprometta in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione, o il decoro e prestigio della classe notarile. Ed invero la norma in esame prevede una fattispecie incriminatrice specifica nel senso che, ai fini della configurabilità dell'illecito, l’ inosservanza dei doveri imposti dall'ordinamento sul notariato circa gli adempimenti e le modalità di svolgimento dell'attività professionale del notaio ovvero le irregolarità compiute nella redazione degli atti, assume rilevanza ed è punita se e in quanto comprometta la dignità e reputazione del notaio o il decoro e il prestigio della classe notarile; ne consegue che la violazione accertata non potrebbe essere esclusa dalla previsione della sanzione prevista dall'art. 137, legge notarile che punisce la violazione dell'art. 51, comma 2, n. 1, ovvero la (mera) inosservanza delle prescrizioni dettate nella stipula dell'atto da parte del notaio (nel specie quella riguardante il luogo).

Una condotta sistematica improntata a frettolosità e superficialità, può rappresentare un caso di illecita concorrenza, qualora il notaio offra in tal modo una ingiustificata immagine di efficienza e convenienza delle proprie prestazioni, attirando clienti e concentrando su di sé la stipula di atti a scapito degli altri notai, invece ligi ai propri doveri.

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