Cass. civile, sez. II del 2014 numero 5529 (10/03/2014)




In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.

Laddove il contratto preliminare di compravendita immobiliare è stato oggetto di risoluzione per mutuo consenso, deve escludersi che la relativa scrittura privata possa essere qualificata come mandato a vendere dal quale scaturirebbe il preteso obbligo a vendere l’immobile oggetto del preliminare che si postula a carico di una delle parti, stante l’esercizio della facoltà di sciogliere il contratto esercitata dai contraenti con la scrittura privata non poteva sorgere, non configurandosi alcun diritto a disporre del bene, caducato ogni legame con l’esercitato recesso dal preliminare.

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