Cass. civile, sez. II del 2014 numero 4485 (25/02/2014)




Non sussiste l’illecito disciplinare e deve dunque essere annullata la sanzione disciplinare a carico del notaio sul rilievo di aver fatto ricorso - in numerosi atti di pubblicazione di testamento olografo e di attivazione di testamenti pubblici - a clausole di esonero dall’obbligo di trascrivere i relativi acquisti immobiliari mortis causa, dovendosi osservare che sono soltanto i legati immobiliari a dover essere trascritti, non richiedendosi per l’acquisto del diritto l’accettazione del legatario, e non anche le istituzioni di erede ex re certa, ove pure vi fosse (stato) un atteggiamento negligente, il limitarsi a farsi corrispondere onorari e spese per le prestazioni effettivamente erogate non può essere ragionevolmente inteso come indice sicuramente rivelatore di un intento di slealtà e di concorrenza indebita nei confronti della classe notarile nel suo insieme, perché ciò significherebbe attribuire una polarizzazione soggettiva della condotta professionale che non è necessariamente implicata dalla semplice trascuratezza.

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