Cass. civile, sez. II del 2014 numero 3094 (11/02/2014)




In tema di condominio, ove il Giudice constati, con riguardo alla cosa comune, il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e della struttura dell'edificio condominiale, deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza l'esatta osservanza delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue. Le norme sulle distanze, invero, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti tra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni. In ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina la inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condominio secondo i parametri previsti dall'art. 1102 c.c.

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