Cass. civile, sez. II del 2014 numero 19094 (10/09/2014)




In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo: ne consegue che è illegittima la sentenza di merito che desume la natura condominiale dei locali dalla loro astratta utilizzabilità come lavatoi, stenditoi e depositi, non considerando le indicazioni emergenti dai contratti preliminari di compravendita delle unità immobiliari le quali invece militano in favore della tesi della riserva di proprietà per il costruttore dell’intero edificio.

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