Cass. civile, sez. II del 2014 numero 17491 (31/07/2014)




L’interpretazione del contratto riposa su una ricerca e su un’indagine della comune intenzione delle parti compiute nel rispetto dei canoni fissati dagli art. 1362 e ss. c.c., tenendo conto sia del senso letterale delle parole racchiuse nella clausola in contestazione, sia del contesto complessivo in cui la medesima è inserita e deve essere affidata dal giudice a una motivazione congrua e logica, dovendosi osservare che l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.

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