Cass. civile, sez. II del 2014 numero 14315 (24/06/2014)



A norma dell'art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l'universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell'eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato. L'indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra ipotesi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nella specie in cui il giudice, attendendosi correttamente al contenuto obiettivo dell'atto, ha valorizzato l'espressione «nomino mio erede» adoperata dal testatore prima di articolare in concreto il contenuto della o delle relative attribuzioni testamentarie.

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