Cass. civile, sez. II del 2014 numero 14119 (20/06/2014)



In tema di sottoscrizione non apposta in calce al testo del testamento, può ritenersi rispettato il dettato normativo dell'art. 602 c.c., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla.

Perché si abbia una manifestazione di ultima volontà e quindi esista un negozio mortis causa , è necessario soltanto che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte.

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