Cass. civile, sez. II del 2013 numero 6371 (13/03/2013)



L’atto di divisione dell’immobile non intervenuto fra tutti i condomini non soltanto è idoneo a far venire meno la costituita condominialità del lastrico solare, in quanto parte comune dell’edificio, ma non risulta neanche idoneo a far presumere il possesso intermedio ex art. 1142 c.c., dovendosi osservare che ai fini del possesso utile all’usucapione conta unicamente un profilo di fatto e rilevano non le mere previsioni di un contratto al quale si può attribuire una valenza rafforzativa di un convincimento da fondarsi su altri elementi.

L'accertamento relativo al possesso ad usucapionem, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

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