Cass. civile, sez. II del 2013 numero 28575 (20/12/2013)




Le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c..

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