Cass. civile, sez. II del 2013 numero 14898 (13/06/2013)




La clausola contrattuale contenuta nel regolamento di condominio e negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari, con cui si vieta di apportare modifiche che possano contrastare in modo visibile con l’estetica del complesso condominiale, dà origine a servitù prediali reciproche, consistenti nell’assoggettare al peso dell’ immodificabilità tutti i piani o le porzioni di piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari. I diritti scaturenti da tale servitù possono essere fatti valere in giudizio non solo dall’amministratore, ma da ciascun condomino.

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