Cass. civile, sez. II del 2013 numero 10238 (02/05/2013)




L'atto ricognitivo unilaterale di servitù previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 c. c. abrogato non è contemplato dal codice vigente, e non vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; né lo stesso può configurare un atto di ricognizione, con gli effetti di cui all'art. 2720 c.c ., in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o, in alternativa, per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo, costituito dal documento precedente, di cui si prova l'esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento.

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