Cass. civile, sez. II del 2013 numero 10056 (24/04/2013)




In tema di caparra confirmatoria, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma, in tal caso, non si producono gli effetti che l'art. 1385, comma II, c. c. ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo.

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