Cass. civile, sez. II del 2012 numero 2979 (27/02/2012)




In materia condominiale, la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 delle disp. att. c.c. e non già l’art. 1104 del c.c., atteso che, giusto il disposto dell’art. 1139 c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto, il citato art. 63, specificamente lo regolano.

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