Cass. civile, sez. II del 2012 numero 17500 (12/10/2012)




Nel diritto societario riformato dal d.lgs. n. 6/2003 la società semplice, cancellandosi dal registro delle imprese per chiusura della liquidazione, manifesta di non avere più interessi da tutelare come società, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione successivamente proposto dalla società medesima, non rilevando, in senso contrario, che, per la società semplice (non agricola), l'iscrizione nel registro delle imprese abbia mera funzione di pubblicità-notizia, anziché funzione di pubblicità dichiarativa volta a rendere opponibile ai terzi il fatto o l'atto iscritto.

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