Cass. civile, sez. II del 2012 numero 1664 (03/02/2012)



I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 della legge n. 122/1989 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo.

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