Cass. civile, sez. II del 2012 numero 12923 (24/07/2012)




Cassazione, sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923

Ai fini dell’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, a norma dell’art. 2932 c.c., non è necessaria la sottoscrizione del contratto da parte di entrambi i coniugi in comunione legale ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge non stipulante e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell’art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale di buona fede e dell’affidamento, nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione.

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