Cass. civile, sez. II del 2012 numero 12265 (17/07/2012)




In caso di compravendita, il venditore deve garantire la dotazione di un accesso al fondo alienato, idoneo al relativo uso civile, agricolo o industriale del bene, costituendo l'accessibilità una qualitas fundi rientrante fra gli effetti naturali del contratto, in base alle regole dettate dagli artt. 1490 e ss. c.c., senza che la stessa parte venditrice possa sottrarsi dall'assicurare in concreto detta garanzia, ascrivendo l'interclusione a forza maggiore o fatto del terzo. Ne consegue che, ove l'accesso del fondo alienato alla via pubblica sia costituito da una strada comunale dismessa ed in stato tale da non poter più servire al transito, non ha rilievo, al fine di escludere l'interclusione quanto alla garanzia in parola, la circostanza, di valenza pubblicistica, che l'ente proprietario non abbia mai adottato un formale provvedimento di declassificazione.

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