Cass. civile, sez. II del 2011 numero 23539 (10/11/2011)



Nel caso della comunione ereditaria il possessore ha in ogni caso l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, tenuto conto dell'obbligo del medesimo di corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti.

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