Cass. civile, sez. II del 2011 numero 21014 (12/10/2011)



Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e inserimento nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.

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