Cass. civile, sez. II del 2011 numero 19208 (21/09/2011)




La regola posta dall’art. 1243 c.c. - che subordina la compensazione giudiziale alla facile e pronta liquidazione del contro debito opposto, diversamente dovendosi accertare questo ultimo in un separato giudizio - dettata per la compensazione in senso proprio, è inapplicabile alla compensazione cosiddetta impropria o contabile, che ricorre quando i due crediti derivano dal medesimo rapporto giuridico. In tale ultimo caso il giudice deve procedere ad accertare le rispettive ragioni di dare e avere indipendentemente dalla proposizione di un’apposita eccezione o documenta riconvenzionale, compensando i crediti fino a reciproca concorrenza. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui sia stato azionato un credito oggetto di cessione, atteso che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al credente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2011 numero 19208 (21/09/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti