Cass. civile, sez. II del 2011 numero 14453 (30/06/2011)




Nell’ipotesi in cui il contraente ottiene dal giudice l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata a carico della controparte, deve ritenersi che la funzione esecutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. consenta al giudice di esercitare poteri intesi a correggere le deviazioni del sinallagma funzionale, e di attribuire in definitiva alla parte creditrice non inadempiente non già la sola conclusione dell’accordo definitivo, ma esattamente quanto essa aveva diritto di ottenere in virtù del contratto preliminare. Se dunque l’emissione della sentenza costitutiva in luogo della spontanea conclusione del definitivo non esaurisce l’ambito di tutela delle parti, né soppianta il preliminare come fonte delle rispettive obbligazioni tra di esse, pare inevitabile compiere un passo ulteriore, costituito da ciò che l’effetto traslativo della proprietà del bene promesso può non essere subordinato all’adempimento anche di obbligazioni accessorie, che non incidono in via diretta sul nesso commutativo, ma ineriscono al regolamento degli effetti ulteriori ripartendo oneri economici secondari, connessi e conseguenti al trasferimento del bene. Con il corollario che l’adempimento di tali obbligazioni accessorie forma oggetto di domanda a sé, non costituendo condizione dell’azione ex art. 2932 c.c..

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