Cass. civile, sez. II del 2009 numero 22348 (21/10/2009)




In tema di limitazioni legali della proprietà, l'azione per denunziare la violazione da parte del vicino delle distanze nelle costruzioni ha natura di negatoria servitutis, essendo diretta a far valere l'inesistenza di iura in re, a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo ad una servitù.

Pertanto anche il titolare del diritto di usufrutto sul fondo è legittimato, in base all'art. 1012, comma 2, c.c., all'esercizio dell'azione per denunziare la violazione da parte del vicino delle distanze legali delle costruzioni.

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