Cass. civile, sez. II del 2009 numero 13869 (15/06/2009)



Il contratto di “vitalizio assistenziale” (o “contratto di assistenza morale e materiale" o anche "di mantenimento”) in virtù del quale una parte, vitaliziante, si obbliga a prestare assistenza (morale e materiale) ed ospitalità all’altro contraente, cd.vitaliziato, per tutta la durata della vita di quest’ultimo, è nullo per mancanza di alea, nell’ipotesi in cui il beneficiario versi, al momento della conclusione del negozio, in uno stato di salute di gravità tale da rendere prevedibile il decesso dopo un breve periodo; è da considerarsi altresì nullo quando, in base al rapporto tra l’entità (modesta) degli oneri che ragionevolmente sarebbero gravati sul vitaliziante e l’ammontare (elevato) dei beni ceduti dal beneficiario, l’entità del rischio del vitaliziante risulti notevolmente contenuta.

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